Ultima modifica: 14 Gennaio 2016

CIRC74 – Richiesta rapporto di lavoro PART TIME

ISTITUTO COMPRENSIVO BUZZATI VIA MANIAGO 30 – 20134 MILANO – TEL 02884440293 – FAX. 0288440294

Circ. n° 74

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2014-15  – personale docente e ATA di ogni ordine e grado di scuola

Milano, 24 febbraio 2014

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Si trasmette il testo della Circolare Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.  3543 , con la quale si forniscono istruzioni per la presentazione delle domande per il personale docente e ATA scuole di ogni ordine e grado.

Consultabile sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it/milano nella sezione “Comunicazioni” a data odierna, la Circolare così riporta:

Il 15 marzo 2014 è la scadenza annuale, fissata dalla C.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, per la presentazione delle domande per il personale della scuola a tempo indeterminato:
  • di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • di modifica delle ore settimanali;
  • di rientro dal tempo parziale al tempo pieno.
Il tempo parziale dura, di norma, due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50%.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Invece il ritorno al tempo pieno va esplicitamente richiesto.
Le precitate domande dovranno essere acquisite al SIDI ( area: Personale comparto scuola – Gestione posizioni di stato – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ) direttamente dalle Istituzioni Scolastiche di titolarità o di servizio.
Le domande di rientro a tempo pieno e/o di modifica del contratto sono acquisite dall’U.S.T..
 Copie delle domande dovranno essere trasmesse, all’UST per il tramite del Dirigente Scolastico con il parere favorevole (art. 73 D.L. n° 112/08 convertito in legge n° 133/08) entro il 30 marzo 2014. Eventuali pareri negativi devono essere espressi con una dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al diniego.
Gli originali delle domande dovranno essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale che, si ricorda, potranno avvenire solo previa pubblicazione da parte dello scrivente ufficio dell’elenco nominativo del personale docente e ATA autorizzati per l’a.s. 2014/15.
I Dirigenti Scolastici, già delegati a stipulare i relativi contratti, sono invitati a trasmetterne una copia allo scrivente ufficio.
Successivamente alla stipula le scuole provvederanno:
  • ad inviare i contratti alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione;
  • ad inviare copia dei contratti alla scuola di titolarità se diversa da quella di servizio;
  • ad inviare copia dei contratti a questo UST- Ufficio Pensioni (per i docenti in quiescenza) e Ufficio reclutamento, organici e mobilità del rispettivo ordine e grado di scuola.
A tal fine si richiamano le novità introdotte dalla circolare della Funzione Pubblica n° 9 del 30 giugno 2011, per la migliore tutela dell’interessato e dell’amministrazione.
La novità più rilevante è che di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda (v. par. 2 della circolare).
Secondo la Circolare n. 9 in presenza del posto nel contingente (25% dei titolari della classe di concorso) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell’amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.
La valutazione discrezionale dell’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.
In caso di esito negativo, le motivazioni e le ragioni devono essere chiaramente dichiarate all’interessato, per permettergli eventualmente di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.

 

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Giorgetti

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/93)

 

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